Redatto in carta libera ai sensi dell’art. 8 legge quadro sul volontariato 11/8/1991, n° 266 e, per quanto compatibile, dell’art. 17 del D.L. 4/12/1997, n° 460, riguardante le Onlus.

Denominazione-sede-durata-finalità

Art. 1
E’ costituita un’associazione denominata:
ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus, quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell’attivita’ dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarieta’.

Art. 2
L’Associazione ha sede in Cernusco sul Naviglio.

Art. 3
La durata dell’associazione e’ a tempo illimitato.

Art. 4
L’associazione e’ apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalita’ umanitarie.
Essa e’, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Nello svolgimento della sua attivita’ l’associazione si avvarra’, pertanto, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Oggetto

Art. 5
L’associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all’accoglienza del bambino che necessiti di ricovero ospedaliero e della sua famiglia. Gli interventi potranno essere effettuati anche prima e dopo il ricovero.
A titolo puramente esplicativo e non tassativo l’associazione dovra’:
– organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori ed in tutte le strutture sanitarie dell’area pediatrica la presenza e l’opera volontaria dei soci
– assicurare i mezzi per lo svolgimento di attivita’ ludiche e ricreative in tali strutture
– sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la societa’ in genere ai problemi ed alle necessita’ del bambino ospedalizzato
– favorire il rapporto fra ente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato
– promuovere la collaborazione con la scuola dell’obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un’eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero
– promuovere la conoscenza e l’applicazione della Carta dei diritti del bambino in ospedale, in particolare il ricovero in reparti pediatrici e non con adulti e l’assistenza da parte di personale specificamente preparato a rispondere alle necessita’ fisiche, emotive e psichiche del bambino
– fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sara’ ritenuto necessario per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Soci

Art. 6
L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere ordinari ed onorari.
Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalita’ e gli scopi dell’associazione ed i modi di attuazione degli stessi.
L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta con domanda scritta.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo puo’ conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso l’associazione.

Art. 7
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonche’ le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.

Art. 8
La qualita’ di socio può venir meno per espulsione, per decadenza e per recesso volontario.
L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.
Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato. I soci espulsi, decaduti, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno diritto alcuno sul fondo comune e sul patrimonio dell’associazione stessa.

Fondo comune

Art. 9
Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l’associazione ha un fondo comune, che sara’ alimentato da:
– quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’assemblea dei soci
– contributi delle Stato, della Regione, di Comuni, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali
– erogazioni liberali di soci e non soci (societa’, banche, enti privati, ecc)
– entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall’associazione stessa o da terzi a favore dell’associazione
– donazioni e lasciti testamentari
– rimborsi derivanti da convenzioni

Organi dell’associazione
Art. 10
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente

Art. 11
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalita’ dei soci e le sue deliberazioni prese in conformita’ alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
L’assemblea:
– esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attivita’ dell’associazione nonche’ discute e delibera sulla relazione annuale dell’attivita’ sociale predisposta dal Consiglio Direttivo
– approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal Consiglio Direttivo
– nomina i membri del Consiglio Direttivo
– ratifica l’entita’ delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
– approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
– delibera sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal Consiglio Direttivo;
– delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art. 12
L’assemblea e’ convocata presso la sede sociale o altrove, purchae’ nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il primo semestre.
Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta cio’ venga richiesto dal Presidente dell’associazione o da un terzo del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.
La convocazione e’ fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a cio’ delegata mediante:
– lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione
oppure:
– pubblicazione dell’avviso di convocazione sul notiziario dell’associazione spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione
oppure:
– affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13
Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti all’associazione da almeno un mese prima della data della riunione.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse piu’ di cinque deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarita’ delle deleghe.

Art. 14
Ogni socio ha diritto ad un voto.
In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno la meta’ dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per le modificazioni dello statuto occorre, in prima convocazione, almeno la meta’ degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art. 15
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente, che potra’ essere anche non socio.
Le deliberazioni prese dall’assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo e’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri eletti dall’assemblea che ne determinera’, in sede di nomina, il numero.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
– di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
– di organizzare il funzionamento dell’associazione
– di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall’art. 9 nonche’ il loro utilizzo, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea corredato da una relazione sull’attivita’ dell’associazione
– di stabilire l’ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea;
– di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo puo’ demandare ad uno o piu’ consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina, tra i suoi membri, il Presidente dell’associazione, il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovra’ regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Il regolamento interno dovra’ essere sottoposto all’approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Art. 18
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando, al loro posto, il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono gli eletti nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare in numero superiore alla meta’, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero consiglio.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunita’, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovra’ essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potra’ essere convocato nelle ventiquattr’ore mediante fax o telegramma.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 20
Per la validita’ delle riunioni del Consiglio Direttivo e’ necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
La riunione e’ presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a cio’ designato dagli altri membri presenti.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita’ prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sara’ redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21
La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al Presidente.
Il Presidente ha la responsabilita’ generale della conduzione e del buon funzionamento degli affari sociali. Inoltre cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’associazione.
Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

Esercizi sociali

Art. 22
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell’esercizio verra’ redatto il bilancio, che dovra’ essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il primo semestre dell’anno successivo.

Scioglimento

Art. 23
In caso di scioglimento dell’associazione, che deve essere deliberato con l’osservanza delle maggioranze di cui all’ultimo comma dell’art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Richiamo alle disposizioni di legge

Art. 24
Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.